Comune di Vittoria: NO alla soppressione del Tar Catania

Gli enti locali siciliani, dopo le prese di posizione dell’Assemblea regionale siciliana e dell’ANCI SICILIA, scendono in campo contro la soppressione della Sezione staccata di Catania del Tar Sicilia.

La prima Amministrazione comunale a schierarsi apertamente avverso la misura soppressiva inserita nel D.L. 90/2014, in corso di conversione in Parlamento, è il Comune di Vittoria.

La Giunta Municipale ha deliberato “di impegnare il Sindaco e l’amministrazione comunale ad assumere ogni iniziativa utile presso le istituzioni competenti… per contrastare con forza la soppressione della Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia

L’auspicio è che anche le altre Amministrazioni provvedano in tempi brevi ad attivarsi, affiancando  in questa battaglia a rilevanza generale il Comune di Vittoria e tutti gli Operatori della Giustizia Amministrativa.

Di seguito, riportiamo il testo della delibera del Comune di Vittoria approvata lo scorso 2 luglio.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, recante <Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari>, all’art. 18, rubricato <Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l’innovazione e l’Agenda digitale italiana>, ha disposto la soppressione con decorrenza dall’1.10.2014 di tutte le Sezioni staccate dei TT.AA.R. e, tra queste, la soppressione della Sezione staccata di Catania del T.A.R. della Sicilia, con conseguente trasferimento del contenzioso presso la sede di Palermo.

RITENUTO, sul piano generale, che la soppressione delle sezioni staccate dei Tribunali amministrativi regionali non sembra comportare alcun beneficio funzionale, ma al contrario comporterà un aggravio di costi per le amministrazioni pubbliche ed i privati operatori.

In particolare:

– il costo del personale di magistratura ed amministrativo rimarrà sostanzialmente identico, attesa l’esigenza di rinforzare gli Uffici della Sede del Tribunale per far fronte al contenzioso “trasferito”;

– il risparmio sui costi fissi degli Uffici soppressi (affitti, per le sedi non demaniali, e costi di forniture e macchinari informatici e d’ufficio) sarà ampiamente compensato dalle necessità sopravvenute delle sedi del Tribunale, sicuramente bisognose di adeguamento ala maggiore mole di contenzioso da trattare;

– non sembra essersi tenuto conto dei costi, economici e non, dei traslochi, di dimensioni anche imponenti per le sezioni staccate più grandi. Non può, infatti, essere sottovalutato anche il rischio – non strettamente economico, ma ampiamente preventivabile – di dispersione di documenti e conseguente allungamento dei tempi di giudizio;

– non appare, inoltre, possibile trascurare i maggiori costi per i cittadini che siano costretti ad impugnare un provvedimento amministrativo, nonché quelli che le amministrazioni dovranno sostenere per le costituzioni in giudizio e le attività difensive in sedi più lontane.

CONSIDERATO, con particolare riferimento alla Sezione staccata di Catania del TAR Sicilia, che:

1. Essa è stata istituita con D.P.R. n. 277/1975 con competenza territoriale estesa alle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa (5 delle 9 province siciliane) corrispondente ai due distretti delle Corti di appello di Catania e Messina, oltre a parte di quello della Corte d’appello di Caltanissetta (provincia di Enna).

2. Nella circoscrizione insistono le due storiche Università degli Studi di Catania e Messina, oltre alla più recentemente istituita Università Kore di Enna. Vi operano avvocati appartenenti al Foro di Catania e Messina (formati nelle rispettive Università, ove alcuni sono anche docenti) oltre a quelli appartenenti al Foro di Siracusa, Ragusa, Modica ed Enna, tutti specializzati nella materia amministrativa anche in ragione della risalente frequentazione del CGA, organo di giurisdizione amministrativa istituito per previsione statutaria ed operante in sede locale da oltre sessant’anni.

3. La Sezione staccata di Catania del T.A.R. Sicilia è, per dimensioni, il terzo Ufficio giudiziario amministrativo d’Italia – dopo la sede di Roma del TAR Lazio e la sede di Napoli del TAR Campania – in ragione di: a) numero di magistrati assegnati (20, salvo assenze temporanee), b) numero di sezioni interne operanti (4), numero di nuovi ricorsi introitati (3.334 nel 2013), pendenze (n. 54.445 al 2013).

4. La Sezione staccata di Catania ha, quindi, dimensioni maggiori di quelle della sede “aggregante” di Palermo per numero di Magistrati, introito di nuovi ricorsi (per l’anno 2013, n. 3334 contro n. 3237) e per pendenze al 31.12.2013 (n. 54.445 contro n. 11.384). E’, inoltre, la più grande tra tutte le Sezioni staccate.

5. La popolazione che insiste sui territori appartenenti alla circoscrizione della sezione staccata di Catania è superiore a quella dei territori appartenenti alla circoscrizione della sede aggregante: 2.607.271 abitanti nella circoscrizione della Sicilia orientale, a fronte dei 2.392.655 abitanti della circoscrizione della Sicilia occidentale. Anche il numero delle amministrazioni comunali insistenti nella circoscrizione della Sicilia orientale (n. 219 comuni) supera quello della Sicilia occidentale (n. 171).

6. Inoltre, la Sicilia, con i suoi 25.702,82 kmq di estensione territoriale, è la Regione italiana di maggiori dimensioni; e con i suoi 4.999.932 abitanti è seconda solo alla Lombardia. Tuttavia essa non è dotata di un sistema di infrastrutture e trasporti moderno ed adeguato alle esigenze della popolazione, che per questo è enormemente penalizzata rispetto a chi risiede in altre Regioni. Il trasferimento presso la sede di Palermo – raggiungibile solo con l’autovettura o in pullman, data la vetustà ed inadeguatezza del sistema ferroviario – costringerebbe gli operatori del settore ad un viaggio disagiato di parecchie ore, con percorrenze minime di 220 km da Catania, 230 km da Messina, 270 km da Siracusa, 320 km da Ragusa e 140 Km da Enna.

7. La soppressione della Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia determinerà quindi un notevole disagio per il Foro delle Province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, ed Enna, che sarà costretto ad affrontare trasferte di più lunga durata – e sovente con pernottamento a Palermo – per lo svolgimento delle attività difensionali, con conseguente lievitazione dei tempi e dei costi per le parti sia pubbliche che private.

RITENUTO dunque che, in relazione a tali dati oggettivi e funzionali, appare evidente come l’impatto della soppressione della Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia avrà effetti pregiudizievoli rilevanti per larga parte dei cittadini, delle imprese e delle amministrazioni siciliane che vivono e operano nella Sicilia orientale, tradizionalmente considerata la parte della regione Sicilia economicamente più dinamica (al primo trimestre 2014, il 53,6% delle imprese attive siciliane risulta iscritta alle C.C.I.A.A. della circoscrizione della sezione staccata).

CONSIDERATO, inoltre, che la presumibile difficoltà di “assorbimento” da parte della sede di Palermo del contenzioso (nuove sopravvenienze + pregresse pendenze) proveniente da Catania corre il rischio di pregiudicare l’ordinato e spedito svolgimento dell’attività giurisdizionale anche in tale sede e, quindi, di arrecare un pregiudizio a tutti gli operatori siciliani. L’immediatezza della soppressione (1.10.2014) potrà determinare, infatti, presso la sede unica di Palermo il rallentamento – se non una sostanziale paralisi – dell’attività decisionale sui ricorsi pregressi per un tempo allo stato non preventivabile (ammesso che si riesca tempestivamente a gestire accettabilmente il flusso dei nuovi ricorsi in ingresso nella sede aggregante)

RITENUTO, per altro, che la preannunciata soppressione pone anche alcuni dubbi di legittimità costituzionale, anche in relazione all’utilizzo della decretazione d’urgenza:

a) l’art. 125 Cost. prevede e consente l’istituzione delle “sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione“. La soppressione delle sezioni staccate di T.A.R. istituite ormai da molto tempo sembra quindi contrastare con tale previsione costituzionale o, quanto meno, avrebbe richiesto una ponderata valutazione delle varie situazioni locali, delle esigenze e degli interessi delle comunità coinvolte;

b) l’inserimento della misura soppressiva nel decreto legge n. 90/2014 appare priva delle reali esigenze di necessità ed urgenza che la Costituzione richiede per tale fonte del diritto e si caratterizza per l’eterogeneità del’oggetto (organizzazione giudiziaria) rispetto alla prevalente natura amministrativa delle altre misure contenute nel medesimo atto normativo d’urgenza. La Corte Costituzionale ha già dichiarato in passato l’illegittimità della decretazione di urgenza con riferimento a materie varie e disparate (Corte Cost., 16 febbraio 2012 n. 22).

RITENUTA, infine – quale ulteriore e determinante motivazione ai fini dell’assunzione del presente atto di indirizzo – la negativa incidenza che deriverebbe dalla prospettata soppressione della Sede staccata di Catania alle attività amministrative dei numerosissimi enti locali e più in generale pubblici presenti sul territorio di riferimento, posto che i ritardi e le disfunzioni nell’esercizio della giurisdizione, si tradurrebbero inevitabilmente in pregiudizio dei principi costituzionali di efficacia, buon andamento e giustizia dell’amministrazione.

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto che è interesse della comunità locale tutta (cittadini, imprese e civica amministrazione) che la Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia venga mantenuta nella integrità delle sue funzioni,

DELIBERA

Di impegnare il Sindaco e l’amministrazione comunale ad assumere ogni iniziativa utile presso le istituzioni competenti – Presidente della Repubblica, Presidenti di Camera e Senato, Governo e Presidente della Regione Siciliana – per contrastare con forza la soppressione della Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, disposta con l’art. 18 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

Auspica che la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, in sede di conversione in legge del decreto, voglia rivalutare la misura, escludendo la Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia dalla eventuale soppressione che dovesse essere disposta per altre Sezioni staccate di T.A.R..

Dispone che la presente delibera venga trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, ai Presidenti delle Commissioni Affari Istituzionali di camera e Senato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Regione Siciliana.