L’udienza da remoto: il quadro normativo.

Il D.L. 28/20, all’art. 4, ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di celebrare le udienze tramite collegamento da remoto.

L’innovazione segue e concretizza un primo tentativo di ammettere, al pari che nel processo civile, questa forma di collegamento come modalità di celebrazione dell’udienza, che era stata prevista immediatamente dal legislatore, all’inizio del periodo di emergenza sanitaria imposta dal dilagare del virus Covid-19, con il D.L. 11 del 8 marzo 2020, all’art. 3. Quest’ultima previsione, però, non era stata accompagnata dall’emissione delle regole tecniche di attuazione e, quindi, era stata soppressa, a far data dal 17/03/2020, dall’art. 84 del D.L. 18/20 che, a sua volta, aveva introdotto, come modalità ordinaria di trattazione delle udienze, sia pubbliche che camerali, nel periodo emergenziale, il cd. rito cartolare coatto.

Sebbene il Consiglio di Stato, con l’ordinanza 2538 del 21/04/20, abbia dubitato, alla stregua della giurisprudenza EDU, della compatibilità costituzionale del nuovo rito in relazione al principio di pubblicità delle udienze quale garanzia di controllo civico dell’esercizio della giurisdizione, almeno ove interpretato in maniera così rigida da impedire alle parti di richiedere un rinvio dell’udienza per recuperare la possibilità di una discussione orale della causa, il D.L. 28/20 non lo ha soppresso, individuando il collegamento da remoto esclusivamente come modalità non obbligatoria di discussione orale non in presenza.

Contestualmente all’ammissione del nuovo strumento tecnologico per la celebrazione delle udienze da remoto, il D.L. 28/20 ha abrogato le precedenti regole tecniche del processo telematico date dal DPCM 40/16, delegando il Presidente del Consiglio di Stato all’emanazione di nuove regole che, in maniera coordinata, disciplinino sia il processo telematico sia la nuova possibilità dell’udienza da remoto, che, però, è destinata ad avere vita breve, essendo invocabile dalle parti o imponibile ex officio dal Giudice solo per le udienze tra il 1/06/2020 ed il 31/07/2020.

In disparte i possibili problemi di legittimità dipendenti dalla dequotazione dello strumento regolamentare prescelto, in attuazione della delega legislativa, il Presidente del Consiglio di Stato ha emanato il DPCS 134/20, cui sono seguite delle Linee Guida, un protocollo d’intesa con il CNF, mentre diversi attori istituzionali (da singoli Tar all’Avvocatura dello Stato) hanno emanato istruzioni operative per l’utenza del nuovo servizio.

La pluralità di fonti sembra idonea a generare inevitabili contrasti, non facilmente risolvibili in base al principio di competenza o di gerarchia, tenuto conto che lo stesso rito delineato dalla normativa primaria offre spunto, prima facie, a significativi dubbi interpretativi e difetti di coordinamento con la disciplina processuale già in essere. Se queste imperfezioni e mancanze possono sicuramente essere giustificate con riguardo ad una normativa emergenziale, ove si volesse introdurre stabilmente l’udienza da remoto quale stabile facoltà di svolgimento delle udienze, come appare auspicabile avuto riguardo ad esigenze generali di economicità ed efficienza del sistema giudiziario, il legislatore e la dottrina non sembra possano pretermettere una generale riflessione sull’ampiezza ed il valore, nel processo amministrativo, dei principi di pubblicità, oralità, contraddittorio e tutela dei dati personali, in relazione ai quali il Consiglio di Stato, con la prima richiamata ordinanza 2538/20, ha sollevato dubbi sulla legittimità di un giudizio esclusivamente cartolare e “segreto”. Solo sulla scorta una siffatta riflessione generale, che non può non passare, a norme invariate, sia da una attenta lettura del D.lgs. 104/2010 che dallo studio dei precedenti giurisdizionali sovrannazionali che, ancora, dal confronto comparatistico, sarà possibile individuare, allora, i più opportuni strumenti tecnici idonei a completare la transizione digitale del processo amministrativo.

Il quadro riassuntivo delle innovazioni normative di cui si accennato e dei loro più rilevanti problemi applicativi è visionabile qui.

 

Angelo Nicotra

Avvocato dello Stato

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